Bollettino ADAPT 7 dicembre 2020, n. 45

Lo scorso 3 dicembre è stata approvata da Regione Piemonte la D.G.R. n. 8-2309/2020, dal titolo “Apprendistato – Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali”, che sostituisce la precedente disciplina regionale dedicata all’apprendistato e risalente al 2016. Il Piemonte oramai da anni promuove lo sviluppo di quello che lo stesso legislatore definisce il “sistema duale” italiano: la continuità tra percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello). Grazie a questi strumenti e a differenza di quanto avviene con l’apprendistato professionalizzante, i giovani possono conseguire tutti i titoli di studio, dal livello secondario superiore fino al dottorato di ricerca, mentre acquisiscono anche esperienza professionale come lavoratori dipendenti presso aziende private.

Queste tipologie di apprendistato, per quanto preziose, sono oggi quasi inesistenti: rappresentano su base annua solo il 3% sul totale degli apprendistati attivati in Italia (11.000 contratti di primo livello, mentre quelli di terzo livello non raggiungono nemmeno i 1.000 contratti attivati, a fronte di più di 380.000 contratti di apprendistato professionalizzante sottoscritti nello stesso intervallo di tempo considerato). Le attività di promozione regionale a cui si è fatto riferimento hanno fatto sì che, come è stato evidenziato nell’ultimo report INAPP-INPS dedicato all’apprendistato, il Piemonte sia la quinta regione italiana per diffusione dell’apprendistato di primo livello e la prima per quanto riguarda quello di terzo livello, recentemente citato anche dall’OCSE come buona pratica internazionale. Per rafforzare ulteriormente il sistema duale piemontese è stata adottata la nuova disciplina in commento che, all’art. 7, introduce un elemento assolutamente innovativo per il contesto non solo regionale, ma anche nazionale: l’organicità del sistema di apprendistato duale.

Viene infatti previsto che “Le diverse tipologie di apprendistato duale possono integrarsi organicamente al fine di consentire, il conseguimento di titoli di studio di livello superiore. In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto eventualmente disposto sulla medesima materia dal legislatore, dagli organismi nazionali competenti e dalla contrattazione collettiva nazionale, il cumulo temporale di differenti contratti di apprendistato duale è definito dalla somma delle rispettive durate previste dal presente provvedimento”. Con questa previsione, Regione Piemonte riconosce la possibilità di conseguire in apprendistato diversi titoli di studi, tra loro successivi, intervenendo su un aspetto che il legislatore nazionale, ma anche le altre Regioni, non avevano mai precisato. Di apprendistato e cumulabilità, infatti, si era parlato solo a proposito dell’apprendistato professionalizzante, con specifiche previsioni inserite all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e seguendo le indicazioni richiamate dall’interpello n. 8/2007 e dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Lav., 20 settembre 2010, n. 19834), ponendo specifici limiti e individuando quale discrimine, per evitare la successione di contratti di apprendistato aventi lo stesso contenuto formativo, la diversità del Piano Formativo Individuale e delle competenze ivi individuate.

Un problema che non si pone, invece, per quanto riguarda l’apprendistato duale: il Piano Formativo Individuale di un apprendista iscritto ad un corso di Laurea Magistrale sarà necessariamente diverso da quello già concluso per il conseguimento della Laurea triennale. Le durate dei diversi periodi formativi si sommeranno, secondo le indicazioni di durata massima previste dalla stessa nuova disciplina. La norma regionale rappresenta quindi un elemento altamente innovativo per il contesto italiano, poiché permette (anzi, incoraggia) esplicitamente che un giovane che abbia terminato un primo contratto di apprendistato, possa proseguire, con lo stesso datore di lavoro, il suo percorso per il conseguimento di un titolo di studi superiore.

Una disposizione di questo tipo può ulteriormente favorire la diffusione dell’apprendistato duale, così come la qualità formativa di questi percorsi: prevedendo infatti, fin da subito, la possibilità di conseguire diversi titoli, è possibile rinsaldare i rapporti tra aziende e istituzioni formative e favorire il percorso di crescita del giovane, portandolo a conseguire elevati titoli di studi per il tramite del metodo pedagogico dell’alternanza formativa che caratterizza il dispositivo dell’apprendistato. In questo modo, è possibile fare maturare sia il sistema delle imprese, incoraggiato a sviluppare una trama di relazioni con diverse istituzioni formative, sia gli stessi giovani, che potranno proseguire il loro percorso di studi applicando lo stile di apprendimento a loro più consono. In sintesi, ciò che emerge è la possibilità, finora solamente ipotizzata in dottrina, di costruire una filiera di apprendistato duale, che ora diventa davvero “sistema”, ossia pietra angolare dei percorsi formativi, della competitività del tessuto produttivo e delle politiche del lavoro locali.

Come accaduto nel 2016, la Delibera regionale è stata approvata a valle di una intesa tra la stessa Regione, le parti sociali, tutti gli atenei e gli istituti tecnici superiori, l’ufficio scolastico regionale e ANPAL Servizi, sottoscritta lo scorso 6 novembre. Una siffatta condivisione, ampia, eterogenea e trasversale, è premessa dei successi finora raggiunti dal modello piemontese e può far ben sperare anche a proposito dello sviluppo del “nuovo” sistema duale locale.

I lavori di confronto che hanno preceduto la stesura del nuovo “Testo Unico” hanno permesso di far emergere eventuali nodi critici della proposta di riforma: proprio a riguardo dell’organicità del sistema di apprendistato duale, Confindustria Piemonte ha rivolto un opportuno interpello all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dedicato alla possibilità di trasformazione o successione di contratti di apprendistato, anche in conformità con la normativa sugli incentivi al lavoro e gli sgravi contributivi.  L’INL ha risposto con nota n. 1026 del 23 novembre 2020, L’interpello conferma che il decreto legislativo 81/2015 permette la “trasformazione” (tra virgolette nel testo originario) di un contratto di apprendistato in un altro solo per il passaggio dal primo al secondo livello, secondo le indicazioni contenute all’articolo 43, comma 9. Immaginando poi la successione di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a seguito del completamento di un apprendistato di primo livello, l’Ispettorato ha riconosciuto che: «Non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine secondo quanto già chiarito dal Ministero del lavoro, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello».

Per la prima volta dalla sua introduzione con la Legge Biagi nel 2003, l’apprendistato duale viene ora riconosciuto come un vero e proprio sistema, capace di accompagnare imprese e istituzioni formative nella costruzione di percorsi di apprendimento co-progettati e co-gestiti, dalla Istruzione e Formazione Professionale fino all’alta formazione terziaria (anche non accademica). I benefici connessi alla organicità di questo sistema sono già stati richiamati: ora sta ai veri attori del contratto di apprendistato – istituzioni formative, imprese e giovani – sfruttare questa innovazione e concretamente implementarla nel territorio piemontese. Alla luce dell’interesse generato dal Testo Unico regionale e dall’Interpello sulla successione dei contratti, siamo anche certi che esperienze simili potranno essere osservate anche nel resto del Paese.

Matteo Colombo

ADAPT Junior Fellow

@colombo_mat

Emmanuele Massagli

Presidente ADAPT

Associazione per gli studi sulle relazioni industriali e di lavoro

@EMassagli