E’ stata pubblicata, il 26 ottobre 2020, la circolare INPS n. 124, avente come oggetto “Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”. E’ disponibile a questo link.
L’incentivo si applica anche alle assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, con le seguenti precisazioni:
Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Peraltro, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.