Fin dalle sue origini, l’apprendistato è stato uno strumento utilizzato per accompagnare i giovani all’apprendimento di un mestiere. Oggi sono due, in particolare, le sfide davanti a cui l’apprendistato è posto: l’ormai endemico scollamento tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, che determina difficili transizioni da uno all’altro, e la necessità di costruire profili professionali corrispondenti ai nuovi fabbisogni formativi delle imprese, abitate ormai da tempo da una nuova grande trasformazione del lavoro. Attraverso l’integrazione tra studio e lavoro, tra teoria e pratica, tra istruzione e impresa, l’apprendistato ha l’ambizione di raggiungere questi obiettivi, cruciali per promuovere processi di innovazione e sviluppo economico e sociale.
Cos’è l’apprendistato
Perchè?
L’apprendistato è un «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani» (d.lgs. 81/2015, art. 41, comma 1). Esistono tre tipologie di apprendistato: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (il c.d. apprendistato di primo livello); l’apprendistato professionalizzante (il c.d. apprendistato di secondo livello); l’apprendistato di alta formazione e ricerca (il c.d. apprendistato di terzo livello).
Cosa?
Chi?
Gli attori del contratto di apprendistato sono le aziende, le parti sociali, i giovani entro determinati limiti d’età e, nei casi di apprendistato di primo e terzo livello, le istituzioni formative. Se infatti l’apprendistato professionalizzante vede solo un limitato monte ore di formazione esterna, curato dalle regioni, l’apprendistato c.d. duale ha invece come obiettivo il conseguimento di un titolo di studi, coinvolgendo quindi istituzioni formative quali scuole, centri di formazione professionale, ITS, Università.
L’apprendistato è disciplinato da tre fonti: la legge nazionale, la legge regionale e la contrattazione collettiva nazionale. Il legislatore nazionale pone i principi generali della disciplina, declinati poi dalle regioni e dalla contrattazione collettiva. Le regioni, in particolare, sono competenti in riferimento ai profili formativi mentre le parti sociali, attraverso i contratti collettivi, intervengono in materia di formazione “interna” (la formazione di responsabilità del datore di lavoro) e a proposito di alcuni elementi, variabili da settore a settore, quali la durata del contratto e la retribuzione degli apprendisti.
Come?
Per approfondimenti sull’apprendistato, è possibile consultare le nostre banche dati open access, che raccolgono, oltre alla normativa nazionale e regionale e i principali contratti collettivi, anche la prassi amministrativa e la giurisprudenza, studi scientifici interdisciplinari e report istituzionali, nazionali e internazionali. Non solo: nella community di fare apprendistato, questi approfondimenti sono condivisi e analizzati in un forum dedicato, partecipato da sindacati, scuole, operatori del mercato del lavoro